L'introduzione dell'attestato di certificazione energetica

La Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone, tra le varie cose, che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici introdotta come principio in Italia dalla Legge 10/91.
In questo processo normativo alquanto complesso ed articolato, il Governo ha goduto di poteri delegati in dipendenza dei quali è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che ha disposto l'obbligo di dotare, gli edifici di nuova costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 D.Lgs. 192/2005), dell'«Attestato di certificazione energetica», prevedendo inoltre l'obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita (art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi.
L'«Attestato di certificazione energetica» è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2005, un documento redatto da un esperto indipendente o da un organismo all'uopo preposto (l'individuazione dei cui requisiti è lasciato, ex art. 4, comma 1, lett. c), alla determinazione dei decreti attuativi presidenziali), sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo (anch'esse lasciate alla determinazione degli stessi decreti attuativi presidenziali), avente la funzione di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge (che devono, anch'essi, essere riportati nella prescritta attestazione), unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio (art. 6, comma 6, D.Lgs. 192/2005).
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I requisiti del certificatore energetico.

Il certificatore energetico è un professionista esperto qualificato ed indipendente in grado effettuare una diagnosi energetica dell'edificio. Egli raccoglie i dati relativi all’edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, e sull' uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili. Elabora poi i dati secondo le procedure e determina il fabbisogno energetico dell’involucro e dell’energia primaria per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, calcola le emissioni di CO2 e fornisce le indicazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Infine produce l'attestato di certificazione energetica con l'indicazione della classe di appartenenza dell'edificio, utile, e in molti casi obbligatorio, per le agevolazioni di legge sul risparmio energetico, per il rogito e l'affitto o per la ristrutturazione e l'edificazione di un immobile.
Il certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello, (decreto ministeriale 26 ottobre 2007 art.1 comma 1), essere iscritto al rispettivo albo professionale, aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto ed aver superato l'esame finale.
I requisiti minimi del certificatore energetico sono imposti, via via, dalle singole regioni nelle quali sono in vigore i protocolli attuativi delle direttive nazionali.
modulo nomina certificatore energetico
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La DGR VIII/8745 che introduce la certificazione energetica in Lombardia stabilisce al punto 9:
La certificazione energetica degli edifici in Lombardia è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:
- dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
- dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
- contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
- dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
- dal 1° luglio 2010:
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 20 Ottobre 2010 15:35 )
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L'attestato di certificazione energetica.
Il certificato energetico è un attestato che consente di comprendere come è stato costruito un edificio o un appartamento sotto il profilo dell’isolamento termico e della coibentazione, evidenziando il consumo energetico dell’edificio stesso. Inoltre analizza l'efficienza degli impianti e del sistema di distribuzione permettendo di ricavare valori sui fabbisogni energetici determinati in condizioni standard e di valutare le emissioni di CO2 nell'ambiente.
Sembra incredibile ma edifici simili, per superficie e volume, possono differire nei consumi e nelle emissioni anche di un fattore pari a 5
La catalogazione energetica di un edificio è inoltre fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua gestione. Questo tipo di certificato è previsto da una direttiva UE vincolante per tutti gli Stati membri.
I committenti possono in questo modo calcolare il fabbisogno medio di energia per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento di un edificio, ed effettuare una comparazione tra diverse costruzioni.
La certificazione energetica prevede che vengano presi in considerazione molteplici parametri per la definizione del consumo teorico dell'edificio in condizioni standard. In particolare i parametri che più influenzano il consumo energetico sono:
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