Certificazione energetica degli edifici
L'introduzione dell'attestato di certificazione energetica

La Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone, tra le varie cose, che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici introdotta come principio in Italia dalla Legge 10/91.
In questo processo normativo alquanto complesso ed articolato, il Governo ha goduto di poteri delegati in dipendenza dei quali è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che ha disposto l'obbligo di dotare, gli edifici di nuova costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 D.Lgs. 192/2005), dell'«Attestato di certificazione energetica», prevedendo inoltre l'obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita (art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi.
L'«Attestato di certificazione energetica» è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2005, un documento redatto da un esperto indipendente o da un organismo all'uopo preposto (l'individuazione dei cui requisiti è lasciato, ex art. 4, comma 1, lett. c), alla determinazione dei decreti attuativi presidenziali), sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo (anch'esse lasciate alla determinazione degli stessi decreti attuativi presidenziali), avente la funzione di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge (che devono, anch'essi, essere riportati nella prescritta attestazione), unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio (art. 6, comma 6, D.Lgs. 192/2005).
Tuttavia, nonostante l'ottimistica previsione contenuta nel D.Lgs. 192/2005, di 120 e, rispettivamente, di 180 giorni, dall'entrata in vigore dello stesso, quali termini per l'emanazione dei decreti presidenziali attuativi e delle Linee Guida nazionali, solo il 6/3/2009 è stato approvato il regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitari. E' uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006 per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005. L'approvazione avviene anche in seguito alla pubblicazione delle norme tecniche UNI TS 11300 parte 1e2 che definiscono il metodo di calcolo della prestazione energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento; e a partire dalla prestazione dell’involucro edilizio, permettono di calcolare le prestazioni del sistema edificio-impianti in relazione agli specifici impianti termici installati.
Un ulteriore tassello per la certificazione energetica è stato aggiunto il 26 giugno 2009 con l'approvazione del Decreto Ministeriale contenente le "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" con 8 allegati (Allegato A Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 7 Allegato B ).
Con l'entrata in vigore il 25 luglio 2009 delle linee guida approvate il 26 giugno, di fatto la certificazione energetica entra in vigore in tutta Italia anche se con modalità diverse.
Laddove le Regioni abbiano legiferato in materia, definendo anche i requisiti dei certificatori (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna,Piemonte e le provincie autonome di Trento e Bolzano) si applica la normativa regionale, nelle altre Regioni si fa riferimento alle linee guida nazionali.
Nelle Regioni che non hanno legiferato rimane piuttosto incerta la figura del certificatore le cui caratteristiche dovrebbero essere indicate nel Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
In particolare sono poco definiti i criteri di terziarità ed indipendenza che dovrebbero riguardare la figura del certificatore.
L' Attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita e dal luglio 2010 anche per la locazione di un edificio (anche in questo caso le sanzioni per la mancata consegna dell'ACE variano a livello regionale)
In esso devono essere riportati dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio e raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.
La normativa nazionale prevede inoltre (par. 9 Allegato A decreto 26 giugno 2009) in caso di evidenti consumi energetici elevati, la possibilità di autocertificazione della classe G per superfici inferiori ai 1000,00 m2. Tale possibilità è al momento esclusa da quasi tutte le normative regionali.
modulo autocertificazione immobile classe G








