FAQ ACE Lombardia
1) Quando è obbligatoria la certificazione energetica ?
Punto 9 della DGR VIII/8745
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:
- dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
- dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
- contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
- dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
- dal 1° luglio 2010:
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
2) E' sempre necessario allegare la certificazione energetica negli atti di compravendita e nei contratti di locazione?
Premesso che la Regione Lombardia con la DGR VIII/8745 ha reintrodotto in maniera esplicita l'obbligodal 1° luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
dal 1° luglio 2010 per contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
La legge Regione Lombardia 29/06/2009, BUR 30/06/2009, n. 26, n. 2 stabilisce (art.1 comma f 17quinquies sexies e nonies) che
L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila.
Il locatore che, a decorrere dall’1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10mila. *
*Nota nostra sulla autenticazione delle copie in caso di locazione
3) Quando non è prevista la certificazione energetica ?
Punto 3.2 della DGR VIII/8745
Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Punto 9 della DGR VIII/8745
- (9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
- (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.
4) Nel caso di ampliamento volumetrico, il cui volume lordo è superiore al 20% dell’edificio esistente, l’ACE può essere riferito esclusivamente alla nuova porzione di edificio?
Si, sempre che l’ampliamento volumetrico sia servito da un impianto termico ad esso dedicato.No, qualora l’ampliamento volumetrico e edificio esistente siano serviti dallo stesso impianto termico. In quest’ultimo caso il Soggetto certificatore è tenuto a produrre un attestato riferito all’intero edificio (esistente più ampliamento volumetrico).









